Tra i requisiti per poter richiedere la nomina di G.P.G. ce ne sono due che meritano di essere approfonditi, perché spesso fermarsi ad una prima lettura potrebbe tranne in inganno.
I requisiti a cui facciamo riferimento sono:
- Non aver riportato condanne per delitti
- Aver adempiuto agli obblighi di leva
Obbligo di leva
La prima cosa da chiarire è che per “obbligo di leva” non si intende solo ed esclusivamente aver prestato servizio militare, ma significa non essere più soggetto – per congedo, riforma o esonero – a dover prestare il servizio a favore dello Stato.
Detto questo, è facilmente deducibile che può far domanda di Decreto di Nomina di Guardia Giurata anche chi è stato riformato alla visita di leva, oppure è stato esonerato per altri motivi.
E’ necessario poi andare a fondo ed analizzare nello specifico quali sono stati i motivi per cui si è stati riformati, e se possono anche impedire lo svolgimento del servizio come Guardia Particolare Giurata.
Obiettori di coscienza
Novità e approfondimenti anche per chi ha rifiutato il servizio militare proclamandosi in favore degli obiettori di coscienza.
Prima del 2007, chiunque avesse fatto la scelta di essere un obiettore di coscienza, non aveva diritto di avere il porto d’armi per nessuno scopo – sportivo, caccia, difesa personale…
Dopo il 2007 le cose sono cambiate e con l’entrata in vigore della legge del 2 agosto anche chi in passato ha prestato servizio civile in qualità di obiettore di coscienza può richiedere il porto d’armi e rinunciare allo status di obiettore.
La rinuncia, chiamata presa d’atto, può esser fatta solo dopo cinque anni dalla conclusione del servizio civile, e di fatto è una rinnegazione irrevocabile dello stato di obiettore di coscienza.
La presa d’atto va fatta compilando e presentando un modulo presso l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, che comunicherà tale decisione alla Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del collocamento al lavoro dei militari congedati.
Condannati per delitto
Indipendentemente dalla gravità del reato, dalla durata della pena e dal tempo trascorso da quando il reato è stato commesso, chi ha ricevuto una condanna per delitto non può ricevere il decreto di nomina di Guardia Particolare Giurata.
Diversamente, chi ha ottenuto la Sentenza di Riabilitazione – che estingue la pena ed ogni altro effetto penale della condanna – può ottenere, se in possesso di tutti gli altri requisiti, il decreto per la nomina di Guardia Particolare Giurata.