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Il tema della sicurezza – che sarebbe più giusto chiamare controllo - durante le attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi, è quello che desta maggiore interesse rispetto a tutti gli altri ruoli svolti da un vigilante passivo, probabilmente perché è anche la veste che indossa più spesso.

Proprio per l’interesse che gira attorno a questa figura è importante capire quali sono le competenze, in che modo posso essere svolte e qual è il compito del più comunemente chiamato buttafuori.

Il Decreto d.Lgs. n.235 del 2009 prevede l’istituzione di appositi corsi professionali destinati agli ex buttafuori, con lo scopo di migliorare le competenze professionali di coloro che operano o che intendono operare in questo settore.

Il buttafuori, quindi, non può essere una qualsiasi persona dalla prestanza fisica, ma è un professionista a tutti gli effetti, istruito sulla legislazione in merito alla sicurezza e all’ordine, ai compiti delle forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e ai regolamenti che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio.

Il buttafuori, in qualità di supervisore e tutelatore, deve essere in grado di gestire anche situazioni di emergenza che, in locali pubblici ed affollati, potrebbero anche sfociare in panico generale.

Per fronteggiare e gestire al meglio tali emergenze, il buttafuori deve esser messo nella condizione di operare al meglio e di conoscere la struttura del locale o pubblico esercizio, ed avere preventivamente tutte le informazioni che potrebbero tornare utili in una situazione simile.

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Chi è e che cosa fa

Il buttafuori è una persona fisica che lavora per un istituto privato di vigilanza o sicurezza, ed opera, generalmente, in locali aperti al pubblico, ricoprendo il compito di presidiare e controllare.

I luoghi in cui è competenza del buttafuori mantenere l'ordine sono:

  • Luoghi aperti al pubblico, dove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • Pubblici esercizi
  • Spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma inseriti in luoghi aperti al pubblico

Il lavoro del buttafuori si concretizza, quindi, nei locali in cui hanno luogo attività di intrattenimento aperte al pubblico, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta e dalla continuità o meno.

Il buttafuori ha in compito di mantenere l’ordine in locali pubblici, attuando controlli preliminari, di accesso e all’interno dell’esercizio.

Teli compiti devono essere svolti dal personale di controllo e sicurezza con scopi ben precisi:

  • I controlli preliminari consistono nell'osservazione sommaria dei luighi al fine di verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti - con eventuale comunicazione alle forze di polizia - e la rimozione, nel caso in cui fossero, di ostacoli alle vie di fuga
  • I controlli durante l'accesso del pubblico all'interno del locale hanno lo scopo di regolamentare il flusso delle persone e l'autorizzazione ad accedere con visualizzazione del documento d'identità qualora fosse necessario
  • I controlli all'interno del locale consistono nell'osservazione dell'ambiente e delle persone per verificare il rispetto delle disposizioni, prescrizioni e regole di comportamento stabilite

Come già accennato, il buttafuori non è un pubblico ufficiale, quindi nell’espletare il proprio lavoro gli è concesso solo ed esclusivamente di allontanare le persone che risultano essere fastidiose o moleste e, in casi gravi o di attività criminose, ha l’obbligo di allertare le autorità autorizzate a prendere provvedimenti concreti.

Come previsto dal decreto, il buttafuori ha l'esplicito divieto all'uso delle armi, anche se titolare di regolare l'icenza di porto d'armi, e l'obbligo della riconoscibilità tramite un tesserino realizzato secondo il modello descritto nell'allegato a) del medesimo decreto.

 

La normativa

Esiste una normativa che disciplina ogni aspetto relativo a questa categoria di lavoratori.

Partendo dal principio, “la possibilità di impiegare un addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo” è stabilito dalla Legge del 15 luglio 2009, n.94 che detta disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Tale addetto alla sicurezza e al controllo, esercita a tutti gli effetti un servizio a tutela dell’incolumità dei presenti.

A proposito della legge del 2009, è stato emanato un decreto che stabilisce la presenza, in ogni prefettura italiana, di un elenco in cui devono essere iscritti tutti gli addetti al servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Nel caso in cui, quindi, ci si rivolga ad istituti di vigilanza privata per svolgere il servizio di controllo, sarà loro premura avvalersi di personale iscritto negli appositi elenchi della prefettura di competenza.

E’ considerato esercizio abusivo della professione l’attività svolta in mancanza della specifica licenza rilasciata dal prefetto, questo illecito è penalmente sanzionato.