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Appartenenti entrambe alla categoria della vigilanza privata non armata, queste due tipologie di professionisti hanno ruoli, autorizzazioni, nomine e compiti ben diversi. I campi di competenza di ognuna di queste due figure, nonostante siano molto diverse, a volte possono intersecarsi, lasciando agli operatori civili sempre meno margine d’azione rispetto a quanto concesso alle Guardie Giurate.

La differenza sostanziale sta nella nomina, nel significato più stretto del termine, infatti la guardia giurata, per godere di tale titolo, viene nominata direttamente dal prefetto della questura di competenza, e così acquisisce pieno diritto nell’espletare il servizio di tutela e sorveglianza su beni mobili ed immobili.

Analizzando le due figure nello specifico, diciamo che:

  • la guardia giurata è una figura riconosciuta, in possesso di titoli, di requisiti e di una buona condotta morale e politica, che ha fatto esplicita richiesta per tale titolo, attraverso un istituto di vigilanza privato, ed è stato fregiato della nomina dal prefetto, con conseguente iscrizione nelle liste prefettizie;
  • mentre l’operatore civile è stato assunto direttamente da un istituto di vigilanza privata, senza la necessità di requisiti e competenze oggettive e fondamentali, ma ad esclusivo giudizio del titolare dell’agenzia per cui lavora, e non gode di alcun titolo per cui è stato formalmente nominato, di conseguenza le sue competenze e responsabilità risultano essere minori rispetto a quelle di una guardia giurata.

Va da se, vista la differenza tra i due ruoli, che entrambi hanno delle responsabilità ed un campo d’azione differente, che, grossolanamente, si può riassumere dicendo che alla guardia giurata è concessa la tutela e la sorveglianza di beni mobili ed immobili, all’operatore civile no.

Nelle grandi manifestazioni i due ruoli, in genere, vengono impiegati insieme, al fine di creare una collaborazione tra le due forze, per cui l’operatore civile ha il compito di osservare e scrutare, favorendo l’intervento della guardia giurata la dove lo ritenesse necessario.

Gli operatori civili, se non affiancati alle guardie giurate, possono svolgere ruoli di portierato, di centralinista, di stuart e tutti gli altri lavori che non includono sorveglianza e tutela.

Situazione esattamente contraria si concretizza per le guardie giurate che, in genere, vengono impiegate, per sorvegliare beni mobili ed immobili al fine di prevenire atti criminali o vandalici.

Il portiere, per tutelare lo stabile, può e deve filtrare l’ingresso dei visitatori, controllare le entrate e le uscite, soprattutto se si tratta di personale estraneo o non residente all’interno dello stabile.

Nulla toglie che una guardia giurata possa svolgere lavori differenti per cui viene più spesso preferito un operatore civile.

Il vigilante che opera nel campo della sicurezza passiva, anche se non impossesso delle stesse autorizzazioni di una Guardia Particolare Giurata, in linea di massima può svolgere esattamente lo stesso lavoro, purchè sia in possesso del decreto di nomina di Guardia Giurata. E’ competenza degli istituti di vigilanza privata la tutela, la sorveglianza e la prevenzione di atti criminosi nei confronti di beni mobili ed immobili ma non di persone - compito solo ed esclusivo delle cinque forze di polizia dello stato – di conseguenza anche il personale preposto allo svolgimento di un qualsiasi servizio – sia esso Guardia Giurata, Guardia Particolare Giurata o Operatore Civile – non può vigilare su alcuna persona.

Premesso ciò ci sono delle differenze sostanziali anche all’interno della categoria della vigilanza non armata.

Esistono due tipologie di vigilantes non armati:

  • Guardie Giurate
  • Operatori Civili

Per le GG è previsto lo stesso iter burocratico delle GPG, eccezion fatta per l’autorizzazione al porto d’armi, le GG, infatti, si differenziano dalle GPG perché non hanno la facoltà all’utilizzo delle armi da fuoco, va de se che per questo motivo godono di diritti e responsabilità differenti dalle altre, anche se il loro lavoro consiste sempre nella tutela di beni mobili ed immobili, di cui, però non possono occuparsi gli operatori civili.

Gli operatori civili non hanno l’autorizzazione di tutelare e sorvegliare beni mobili o immobili, in quanto non sono in possesso del decreto di nomina, possono, per tanto, svolgere solo servizi di portierato, reception, centralino, controllo entrate e tutti gli altri servizi per cui non è prevista particolare autorizzazione.

 

GPG, GG ed Operatori Civili

Le responsabilità e il campo d’azione di ogni vigilantes dipende tutto dal tipo di ruolo che è autorizzato a svolgere, a questo proposito è doverosa una distinzione più accurata tra Guardie Particolari Giurate, Guardie Giurate e Operatori Civili.

Le Guardie Particolari Giurate, hanno l’obbligo d’iscrizione alle liste prefettizie ed alla detenzione dell’autorizzazione al porto d’armi, con tutti i rinnovi obbligatori del caso, questo da loro la possibilità di svolgere un servizio armato.

Le Guardie Giurate hanno gli stessi obblighi burocratici delle guardie particolari giurate, tranne per la detenzione dell’arma, elemento distintivo tra le due categorie, infatti le GG non sono autorizzate alla vigilanza armata, sono comunque delle Guardie che hanno prestato giuramento e sono riconosciute ed iscritte alle liste prefettizie.

In ultimo, troviamo gli Operatori Civili, il cui compito è di affiancare le GPG e le GG, a cui spettano lavori di servizio, come il portierato, la reception, controllo delle entrate ed uscite, ma non è autorizzato al servizio di vigilanza o antitaccheggio, di cui si occupano le altre due tipologie.

La differenza sostanziale tra le tre tipologie sta nel fatto che le GPG e le GG hanno il Decreto di nomina e possono quindi occuparsi di tutela e prevenzione, con differenti responsabilità a seconda che sia armato (GPG) o meno (GG), mentre l’operatore civile, non essendo in possesso del decreto di nomina, può svolgere tutti gli altri compiti che non rientrano nella tutela di beni mobili ed immobili.

Mentre, quindi, l’operatore civile ha un campo d’azione molto limitato, le GPG e le GG hanno la possibilità di svolgere anche i compiti che generalmente vengono affidati all’Operatore Civile.

Il campo della sicurezza privata, a tutela delle persone, beni ed enti sia pubblici che privati, si estende anche a quei servizi svolti da personale idoneo non armato. La guardia di sicurezza non armata – vigilante passivo - è una persona che opera nel campo della sicurezza privata, appartenente al settore della vigilanza privata.

La vigilanza passiva consiste si concretizza con la sorveglianza di beni, mobili ed immobili, e svolgendo, al contempo, un’efficace azione deterrente contro furti e danneggiamenti alle infrastrutture o attività commerciali.

Il servizio di vigilanza passiva può essere svolto da personale non GPG (Guardia Particolare Giurata) come previsto dalle disposizioni operative del Decreto Ministeriale del 1/12/2010 n.269.

La Guardia di sicurezza può intervenire per la sola tutela di beni, non rientra nelle loro competenze la vigilanza su persone, poiché è un’attività che rientra nelle esclusive competenze delle forze di polizia italiana (come previsto dalla legge n.121 del 1°aprile 1981).

 

Situazioni di NON competenza

Il servizio di vigilanza passiva, come quello di vigilanza armata, ha un campo d’azione molto preciso e delineato, oltre il quale, qualsiasi situazione, non può essere considerata di competenza diretta del vigilante di turno, che dovrà, comunque, intervenire con metodi alternativi per gestire al meglio ogni emergenza, come ad esempio avvertire le forze dell’ordine.

Si ricorda che la Guardia di Sicurezza Privata non è un pubblico ufficiale, motivo per cui non è autorizzato ad intervenire con le stesse metodologie concesse solo ed esclusivamente ai corpi di polizia, infatti il vigilante non può:

  • Intervenire per il fermo di persone sospette
  • Esporsi a rischi per la difesa della proprietà
  • Essere elemento integrativo delle attività di prevenzione e sicurezza svolte dalle forze dell'ordine

 

Competenze

Come per le situazioni di non competenza, si è cercato di chiarificare anche quali sono i compiti che una Guardia di Vigilanza Privata può svolgere nei limiti di legge.

E’ bene conoscere a fondo queste informazioni, altrimenti si rischia di incappare in errori piuttosto gravi.Rientra nelle competenze del Vigilante Privato non armato i seguenti servizi:

  • Controllo delle infrastrutture
  • Registrazione visitatori
  • Registrazione e controllo entrate ed uscite
  • Gestione parcheggi e controllo accessi
  • Ispezioni in aree delimitate - esterne ed interne
  • Prevenzione e gestione situazioni di emergenza come incendio, allagamento, fughe di gas
  • Servizio di centralino e smistamento chiamate
  • Custodia chiavi
  • Sicurezza per grandi eventi
  • Sicurezza manifestazioni e convegni
  • Accompagnamento VIP
  • Sicurezza discoteche e locali

Da chiarire a questo punto che nel momento in cui il vigilante ricopre il ruolo di security, non è in alcun modo autorizzato ad intervenire direttamente nei confronti di persone fisiche, ma nella gestione di una situazione di emergenza o pericolo è tenuto ad avvisare tempestivamente le forze dell’ordine ed a richiedere il loro intervento.

Il tema della sicurezza – che sarebbe più giusto chiamare controllo - durante le attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi, è quello che desta maggiore interesse rispetto a tutti gli altri ruoli svolti da un vigilante passivo, probabilmente perché è anche la veste che indossa più spesso.

Proprio per l’interesse che gira attorno a questa figura è importante capire quali sono le competenze, in che modo posso essere svolte e qual è il compito del più comunemente chiamato buttafuori.

Il Decreto d.Lgs. n.235 del 2009 prevede l’istituzione di appositi corsi professionali destinati agli ex buttafuori, con lo scopo di migliorare le competenze professionali di coloro che operano o che intendono operare in questo settore.

Il buttafuori, quindi, non può essere una qualsiasi persona dalla prestanza fisica, ma è un professionista a tutti gli effetti, istruito sulla legislazione in merito alla sicurezza e all’ordine, ai compiti delle forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e ai regolamenti che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio.

Il buttafuori, in qualità di supervisore e tutelatore, deve essere in grado di gestire anche situazioni di emergenza che, in locali pubblici ed affollati, potrebbero anche sfociare in panico generale.

Per fronteggiare e gestire al meglio tali emergenze, il buttafuori deve esser messo nella condizione di operare al meglio e di conoscere la struttura del locale o pubblico esercizio, ed avere preventivamente tutte le informazioni che potrebbero tornare utili in una situazione simile.

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Chi è e che cosa fa

Il buttafuori è una persona fisica che lavora per un istituto privato di vigilanza o sicurezza, ed opera, generalmente, in locali aperti al pubblico, ricoprendo il compito di presidiare e controllare.

I luoghi in cui è competenza del buttafuori mantenere l'ordine sono:

  • Luoghi aperti al pubblico, dove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • Pubblici esercizi
  • Spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma inseriti in luoghi aperti al pubblico

Il lavoro del buttafuori si concretizza, quindi, nei locali in cui hanno luogo attività di intrattenimento aperte al pubblico, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta e dalla continuità o meno.

Il buttafuori ha in compito di mantenere l’ordine in locali pubblici, attuando controlli preliminari, di accesso e all’interno dell’esercizio.

Teli compiti devono essere svolti dal personale di controllo e sicurezza con scopi ben precisi:

  • I controlli preliminari consistono nell'osservazione sommaria dei luighi al fine di verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti - con eventuale comunicazione alle forze di polizia - e la rimozione, nel caso in cui fossero, di ostacoli alle vie di fuga
  • I controlli durante l'accesso del pubblico all'interno del locale hanno lo scopo di regolamentare il flusso delle persone e l'autorizzazione ad accedere con visualizzazione del documento d'identità qualora fosse necessario
  • I controlli all'interno del locale consistono nell'osservazione dell'ambiente e delle persone per verificare il rispetto delle disposizioni, prescrizioni e regole di comportamento stabilite

Come già accennato, il buttafuori non è un pubblico ufficiale, quindi nell’espletare il proprio lavoro gli è concesso solo ed esclusivamente di allontanare le persone che risultano essere fastidiose o moleste e, in casi gravi o di attività criminose, ha l’obbligo di allertare le autorità autorizzate a prendere provvedimenti concreti.

Come previsto dal decreto, il buttafuori ha l'esplicito divieto all'uso delle armi, anche se titolare di regolare l'icenza di porto d'armi, e l'obbligo della riconoscibilità tramite un tesserino realizzato secondo il modello descritto nell'allegato a) del medesimo decreto.

 

La normativa

Esiste una normativa che disciplina ogni aspetto relativo a questa categoria di lavoratori.

Partendo dal principio, “la possibilità di impiegare un addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo” è stabilito dalla Legge del 15 luglio 2009, n.94 che detta disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Tale addetto alla sicurezza e al controllo, esercita a tutti gli effetti un servizio a tutela dell’incolumità dei presenti.

A proposito della legge del 2009, è stato emanato un decreto che stabilisce la presenza, in ogni prefettura italiana, di un elenco in cui devono essere iscritti tutti gli addetti al servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Nel caso in cui, quindi, ci si rivolga ad istituti di vigilanza privata per svolgere il servizio di controllo, sarà loro premura avvalersi di personale iscritto negli appositi elenchi della prefettura di competenza.

E’ considerato esercizio abusivo della professione l’attività svolta in mancanza della specifica licenza rilasciata dal prefetto, questo illecito è penalmente sanzionato.